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D.Lvo 12/09/2007 n. 16912. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111 n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.". 13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato. Art. 5 - Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la parola "annotato" è sostituita dalla seguente: "trascritto". 2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: "e delle" sono sostituite dalle seguenti: "e alle". Art. 6 - Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma n. 4), le parole "anche in relazione alla graduazione del credito," sono soppresse; b) il settimo comma è abrogato. 2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è sostituito dal seguente: "Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.". 3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) dopo le parole "con decreto", sono aggiunte le seguenti: "succintamente motivato"; 2) il secondo periodo è soppresso b) il secondo comma è abrogato. 4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 99 (Procedimento). Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori. Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.". 5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.". 6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma primo le parole "e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito" sono sostituite dalle seguenti "e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo". 7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.". Art. 7 - Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare: a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di sin goli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti"; b) al quarto comma, il secondo periodo è soppresso c) dopo il settimo comma è inserito il seguente: "Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.". 2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono inserite le seguenti parole: "Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI". 3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: "Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI" sono soppresse. 4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nella rubrica, la parola "Vendita", è sostituita dalla seguente: "Cessione". 5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: "Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI" sono soppresse. 6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati."; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili."; c) al secondo comma, dopo le parole "Per i beni immobili" sono inserite le seguenti: "e gli altri beni iscritti nei pubblici registri". 7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, al secondo comma le parole "Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,". 8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato. Art. 8 - Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51."; b) al secondo comma, le parole "sentito il comitato dei creditori" sono soppresse; c) nel terzo comma, dopo la parola: "reclamo" sono aggiunte le seguenti: "al giudice delegato" e le parole "nelle forme di cui all'articolo 26." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 36.". 2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la parola: "debiti" è sostituita dalla seguente: "crediti". 3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è abrogato; b) nel terzo comma, le parole: "secondo un criterio proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto delle rispettive cause di prelazione"; c) al quarto comma, le parole da "se l'importo" fino a "costo della vita", sono soppresse. 4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo le parole "formale dello stato passivo." sono aggiunte le seguenti: "Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore". Art. 9 - Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese." sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese"; b) dopo le parole "della societa" sono inserite le seguenti: "nei casi di cui ai numeri 1) e 2)". 2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato."; b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato."; |
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